Roma, Concorso "Ripam Coesione Sud": illegittimi i criteri di correzione Il Consiglio di Stato accoglie l'appello di un candidato siciliano

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La Quarta Sezione del Consiglio di Stato ha accolto integralmente l'appello proposto da un ingegnere del palermitano, riformando la precedente decisione del T.A.R. del Lazio.
La vicenda scaturisce dalle irregolarità riscontrate nello svolgimento della prova scritta del concorso per il reclutamento di 2.200 unità di personale non dirigenziale (profilo "Specialista tecnico").
Contrariamente a quanto stabilito rigidamente dal bando di concorso, FormezPA aveva somministrato ai candidati un numero errato di quiz: 8 quesiti "situazionali" anziché 7, e solo 7 quesiti di logica deduttiva anziché gli 8 previsti.

Nonostante una prima sentenza del T.A.R. del Lazio avesse già imposto di annullare l'ottavo quesito situazionale e di sottoporre ai ricorrenti il quiz di logica mancante, l'Amministrazione aveva applicato il giudicato in modo errato ed elusivo.

La Commissione d'esame aveva, infatti, eliminato per tutti i candidati lo stesso quesito basandosi sull'ordine di estrazione originario della busta.
Tuttavia, a causa della disposizione casuale dei quiz sulle schede dei singoli candidati, il quesito eliminato non corrispondeva affatto all'effettivo ottavo quesito situazionale incontrato dal ricorrente durante la prova.

Pertanto, il giovane ingegnere siciliano adiva nuovamente il T.A.R. del Lazio per chiedere l’annullamento degli atti emessi in violazione del giudicato: ma il ricorso veniva rigettato.
Proponeva, allora, ricorso in appello col patrocino dell’avvocato Santo Botta il quale deduceva vari profili di erroneità della pronuncia di prime cure.
I Giudici di Palazzo Spada, accogliendo le tesi difensive svolte dall’avvocato Botta, hanno sancito che la corretta esecuzione della sentenza avrebbe dovuto implicare l'eliminazione dell'ottavo quesito situazionale nell'ordine sequenziale della specifica scheda somministrata al candidato, ovvero il quesito n. 39, e non una cancellazione astratta basata sui verbali della Commissione.
Per l'effetto di questa pronuncia, gli atti emanati dall'Amministrazione in fase di ottemperanza sono stati annullati.
L'Amministrazione dovrà ora rideterminarsi in piena conformità alla sentenza d'appello, procedendo alla corretta espunzione del quesito sovrabbondante, della scheda del ricorrente e alla conseguente rimodulazione del punteggio, che potrà finalmente sancire utile collocamento in graduatoria del candidato.
Il Consiglio di Stato ha inoltre condannato l'Amministrazione resistente al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate in complessivi euro 6.000,00 oltre accessori di legge.

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